Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
Annualità 2013 Annualità 2014 Annualità 2015 Annualità 2016 Annualità 2017 Annualità 2018 Annualità 2019 Annualità 2020 In fase di aggiornamento- i compensi per l’annualità 2021 saranno caricati a chiusura del bilancio consuntivo 2021 Allegati Consiglieri_2020 (35 kB)